La partecipazione ad associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato
Pubblicato in Diritto · 20 Marzo 2023
Articolo di: Avv. Giuseppe Gervasi
La configurabilità e i percorsi di verifica non sempre agevoli
L’operatore del diritto è spesso chiamato a confrontarsi con la
difficile valutazione sulla configurabilità, in concreto, di un concorso di
persone nel reato continuato ovvero di una partecipazione ad una associazione
per delinquere, con le diverse conseguenze sul piano sostanziale.
Il tema è particolarmente ricorrente in ipotesi di contestazione
del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, per la nota intersezione di questa tipologia di condotta con
quella del concorso di persone nel reato continuato, tanto da rendere ancora
più difficoltosa l'individuazione dei confini, spesso sottilissimi, tra le due
fattispecie astrattamente configurabili in siffatto contesto.
Ampie sono le problematiche interpretative suscettibili di proporsi
in questi casi, a motivo dei numerosi interventi giurisprudenziali, e
dottrinari, tesi ad individuare percorsi ermeneutici capaci di meglio delineare
i confini tra le due fattispecie e, con essi, facilitare il percorso di
verifica concreta cui l’operatore del diritto è chiamato.
Una prima ragione di difficoltà interpretativa discende dal modello
di disciplina, non diversificata, del concorso di persone nel reato continuato,
tanto che dottrina e giurisprudenza hanno sentito la necessità di intervenire
per tipizzarne gli elementi costitutivi della fattispecie, rimarcando le
possibili differenze rispetto alla partecipazione associativa.
Per il concorso (doloso) di persone nel reato risultano necessari o
l’accordo implicito o di fatto tra più soggetti, oppure una qualche forma di
organizzazione nelle due fasi dell’ideazione o dell’esecuzione del reato.
Lo stretto addentellamento tra le condotte dei concorrenti dà vita
e forma alla struttura destinata alla messa in opera del reato programmato e,
per essa, alla fattispecie di concorso di persone punito dalla norma
sostanziale.
Queste le ragioni per le quali l’organizzazione, iniziale o
esecutiva, diviene spesso essa stessa nucleo centrale del concorso di persone
nel reato. Un rapporto associativo, dunque, anche nella fattispecie concorsuale
disciplinata dall’art. 110 c.p.
Il concorso di persone sarebbe, in altre parole, un’organizzazione
al reato, poiché il contributo del concorrente viene apprezzato nella sua
intersezione con l’organizzazione complessiva, anche prescindendo dalla
verifica della diretta causazione dell’evento o dell’azione tipica, risultando
centrale nel fenomeno concorsuale il momento organizzativo.
La forma di organizzazione che può esserci nella fattispecie di
concorso eventuale o in quella di concorso necessario, complica notevolmente il
difficile percorso di verifica concreta della fattispecie associativa o
concorsuale oggetto di valutazione. Ancor di più in ipotesi di concorso di
persone nel reato continuato, nel qual caso l’organizzazione si protrae nel
tempo in modo sistematico con condotte spesso sovrapponibili.
Dunque, per differenziare le due situazioni presentabili, occorrerà
comprendere se il legame soggettivo è stabile; se è proiettato al futuro ovvero
meramente occasionale; in altri termini, per capire la durata
dell’organizzazione plurisoggettiva, si deve far riferimento alla
programmazione della struttura ed al tipo di programma stabilito dai correi.
Il legame oggettivo e soggettivo con un reato e la stabilità o meno
della struttura plurisoggettiva sono i caratteri tipici della distinzione che
qui interessa. Sarà l’interprete a verificare, pesare e analizzare caso per
caso e con il dovuto rigore critico, il contributo del compartecipe e la durata
dell’organizzazione plurisoggettiva, senza trascurare l’indispensabile
accertamento, di natura dirimente, dell’eventuale volontà dei compartecipi di
mantenere l’organizzazione anche dopo la commissione dei reati fine.
E’ così che l’accordo o l’organizzazione che si compie nella consumazione
di un reato integra l’ipotesi prevista dall’art. 110 cp, nella quale
l’organizzazione è isolata e non stabile o destinata a permanere nel tempo,
poiche’ si disvela nella consumazione di uno specifico reato.
Dunque, il peso del dato temporale è significativo in due
fattispecie necessariamente plurisoggettive: il reato associativo e il concorso
di persone nel reato continuato.
Nel rapporto tra concorso di persone nel reato continuato e reato
associativo il tema della durata del fatto illecito, l’analisi della durata
dell’organizzazione con la necessaria calibrazione del tempo, risultano
cruciali.
Come è noto, nei reati associativi il vincolo soggettivo è stabile
perché volto a realizzare un programma criminoso indeterminato; dunque, la
struttura organizzativa, che può essere anche minima, deve essere idonea alla
realizzazione di una serie indeterminata di delitti, trattandosi di reati di
pericolo. Non occorre che i reati oggetto del programma siano eterogenei,
potendo essere programmate anche solo più violazioni di una stessa norma
incriminatrice.
Ma le aree di ticipità della partecipazione associativa non sono
molto diverse dalla categoria del concorso di persone nel reato continuato, in
cui l’accordo tra due o più soggetti, pur avendo carattere episodico ed
eventuale, si proietta nella realizzazione di più delitti accomunati da un
medesimo disegno criminoso.
In quest’ultima ipotesi, l’accordo si ripete in tanti episodi di
reato avvinti dal vincolo della continuazione perché fanno tutti parte di un
unico disegno criminoso all’interno di una programmazione comune.
Anche questa fattispecie rientra nell’alveo del fatto tipico di cui
all’art. 110 c.p. ma con la peculiarità di germogliare in una programmazione
più ampia.
Per di più, è noto che per il medesimo disegno criminoso che
caratterizza il reato continuato non è necessario che le diverse violazioni di
legge siano programmate nel dettaglio, in ciò ravvisandosi una notevole
similitudine con l’accordo di tipo associativo finalizzato a porre in essere un
programma criminoso definito per grandi linee.
Ed allora, il tempo e la stabilità sono indici sufficienti a
fondare una corretta valutazione della fattispecie oggetto di giudizio?
Nella prassi può risultare ostico ponderare il tempo e la
stabilita’ in misura tale da scongiurare errori di valutazione tra le due
fattispecie di reato.
Un’area di illecito foriera di potenziale confusione tra le due
fattispecie del concorso di persone nel reato continuato e del reato
associativo è quella relativa al traffico di stupefacenti.
Nella casistica, infatti, è usuale che tre o più persone commettano
congiuntamente più delitti omogenei di detenzione illecita o cessione di
stupefacente, e, per tale via, è ricorrente il riconoscimento del beneficio
della continuazione tra le varie violazioni della medesima disposizione di
legge.
È altrettanto usuale che i singoli delitti di detenzione o cessione
di stupefacenti non siano programmati dettagliatamente rispetto al tempo, al
luogo e all’oggetto.
Non è raro che i tempi e le modalità di acquisto e di cessione del
narcotico siano scandite dalla disponibilità dei fornitori; dal tipo e qualità
di stupefacente; dal tipo di acquirenti, non sempre prestabiliti.
Dunque, non una stabile associazione, ma la ripetitività di una
condotta concorsuale rivitalizzata dalle occasioni del mercato, con intervalli
di inattività più o meno lunghi.
Tuttavia, proprio il lasso di tempo tra una condotta concorsuale e
l’altra e la medesimezza del disegno criminoso comune ai correi contribuiscono
a rendere più difficoltoso il percorso di verifica della fattispecie
configurabile.
È opinione diffusa che il nucleo essenziale è ancora una volta
rappresentato dall’esistenza di un accordo stabile rispetto al vincolo
associativo.
I problemi pratici però non tardano a ripresentarsi, posto che la
programmazione, anche solo dei tratti essenziali dei reati da commettere, si
traduce di fatto nella presenza di un’organizzazione sufficientemente definita.
L’idea condivisa di commettere più reati potrebbe trovare una
sponda esecutiva in una organizzazione occasionale, in tal modo qualificando il
concorso di persone nei reati continuati; se, invece, la sponda esecutiva è
costituita da una organizzazione stabile e maggiormente pregnante, durevole a
prescindere dalla commissione di reati fine, si potrebbe configurare un’ipotesi
di reato associativo. Non appare dunque sufficiente un’idea criminale comune e
ripetuta a qualificare un’associazione fattuale stabile e strutturata.
Solo il caso concreto può offrire elementi significativi della
fattispecie in esame, e solo la valutazione rigorosa del caso concreto può
spiegare se la ripetitività delle condotte, intervallate in un arco temporale
significativo, sia dimostrativa di un di un concorso reiterato o di una
associazione.
Di certo appare preferibile valutare con il dovuto rigore critico
non solo l’arco temporale durante il quale si sono manifestate le condotte
illecite, ma anche le risultanze di quei periodi morti che non di rado
intervallano ciascun reato, nonchè ogni circostanza che precede o segue
ciascuna condotta delittuosa, al fine di meglio saggiare la presenza di
elementi significativi di radicale stabilità – e non di occasionalità - come la
reiterata volontà e coscienza di fare parte di una associazione dedita al
traffico di stupefacente; la continua ricerca di occasioni di reato con la
messa a disposizione di persone e mezzi; l’adoperarsi per rafforzare la
struttura organizzativa o almeno mantenerla nella sua efficienza causale;
l’adoperarsi per la valorizzazione delle
risorse umane o la razionalizzazione delle risorse economiche di cui
dispone il gruppo per il raggiungimento dei propri scopi illeciti.
Circostanze che, se pur non integranti autonome ipotesi di reato,
potrebbero risultare determinanti per riempire di contenuti l’accordo
iniziale, la stabilità e il lasso temporale significativo
che connotano la partecipazione associativa.
Riproduzione riservata